nomina degli scrutatori Marcello Amante e Luigi Longo sorteggiano |
Sarò breve. Seguitemi nel ragionamento.
L’art. 35 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957 prevede che ”la nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d’appello competente per territorio […] fra quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio”.
Il Presidente della Corte d’Appello è un magistrato togato il quale, per definizione e natura, è e deve essere mosso dai principi di indipendenza, imparzialità e terzietà. Sarà in grado, così, di valutare, come nel caso di specie, la competenza e la qualità di chi dovrà ricoprire un ruolo di primaria importanza e responsabilità quale quello di presidente di seggio elettorale.
L’art. 6 della legge n. 95/1989, così come modificato dalla legge n. 270/2005, prevede la “nomina degli scrutatori” da parte della Commissione elettorale comunale, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori. Evidentemente, la ratio della norma è la medesima rispetto a quella relativa alla nomina dei presidenti di seggio. Pertanto, i membri della Commissione elettorale comunale, sull’esempio del Presidente della Corte d’Appello, pur non essendo magistrati, dovrebbero procedere alle nomine degli scrutatori in maniera imparziale o quantomeno spinti dal buon senso.
Tuttavia, la storia dimostra che, di fatto, questa legge legalizza uno dei modi di essere del voto di scambio. Il gioco è questo: la nomina di uno o più scrutatori di seggio in cambio di voti. E, a voler essere malpensanti, in cambio di un occhio di riguardo in sede di scrutinio.
Ecco. Ora si ragiona per assurdo. In nome del buon senso e della giustizia, non resta che eludere la legge. La legge prevede la nomina? Noi sorteggiamo! In nome del buon senso e della giustizia. In attesa di un ritorno alle origini della legge.
Cristina Dettù
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